“Non ereditiamo la terra dai nostri antenati, la prendiamo in prestito dai nostri figli”.

  • Proverbio del popolo Navajo

     

L’emergenza ambientale che affligge il pianeta è una condizione che stiamo vivendo ormai da tempo, ma che probabilmente ha raggiunto negli ultimi vent’anni un picco di urgenza che mai era stato registrato prima.

Questo triste primato ha imposto ad ogni livello alcune precauzioni e tutele, in diversi casi autentici cambi di rotta, nel tentativo di proteggere o ripristinare gli equilibri chimico-climatici che consentono una sicura e virtuosa conduzione dell’attività animale e vegetale sulla Terra.

La risposta del settore di condizionamento e climatizzazione

Rispetto a molti settori produttivi, quello del condizionamento e della climatizzazione ha dimostrato di saper raccogliere con maggior prontezza e incisività la sfida ecologica, come dimostrato dal contenimento dei gas ozonolesivi a seguito del Protocollo di Montreal del 1987, cui nel tempo è seguito un significativo risanamento dello strato di ozono, importantissimo nello schermarci da radiazioni particolarmente pericolose.

Altro fronte su cui gli accordi internazionali hanno voluto agire, ad esempio con il Protocollo di Kyoto del 1997, l’Accordo di Parigi del 2015, la Direttiva MAC e il Regolamento F-Gas, è quello della gestione e della limitazione dei gas fluorurati, responsabili di incrementare l’effetto serra.

Nello specifico, il Regolamento F-Gas concentra la propria azione sul macro-obiettivo della riduzione delle emissioni di fluorurati del 79\% entro il 2030, e lo fa strutturando le proprie misure operative intorno a tre percorsi paralleli:

  • La progressiva e costante diminuzione della vendita di dispositivi che utilizzino F-Gas
  • La manutenzione dei vecchi impianti che si avvalgono di gas altamente impattanti in termini di effetto serra e la restrizione di quelli nuovi che ne fanno uso
  • Controlli periodici sulle emissioni di gas pericolosi e recupero del gas esausto

Il Decreto F-Gas: cosa cambia in Italia d’ora in avanti?

Nell’ottica di contrastare sinergicamente i danni causati dai gas fluorurati, l’Unione Europea ha demandato agli organi legislativi degli Stati membri l’elaborazione di norme che si occupino di raccolta dati sulle emissioni, di gestione e conservazione dei registri, di formazione certificata per gli operatori, ed è proprio all’interno di questo solco che si colloca il DPR 146/2018, noto anche come Decreto F-Gas.

Quest’ultimo, entrato in vigore il 24 gennaio 2019, ha quindi come scopo principale quello di una minuziosa e corretta tracciabilità dei gas serra fluorurati, anche tramite l’istituzione di una Banca dati dedicata, la cui gestione è affidata alle Camere di Commercio competenti.

Venditori, frigoristi, istallatori e manutentori sono tenuti dal 24 luglio 2019, sesto mese dalla operatività del decreto, a comunicare telematicamente alcune precise informazioni riguardanti i dispositivi F-Gas, entro 30 giorni dalla data di intervento: coloro in particolare che forniscono impianti F-Gas hanno l’onere alla Banca dati le quantità, la tipologia specifica di gas, gli estremi dei certificati delle imprese acquirenti o, eventualmente, quelli relativi alle persone fisiche.

Dal 24 settembre 2019, invece, ovvero all’ottavo mese dall’entrata in vigore del Decreto F-Gas, saranno coinvolte in alcuni oneri di trasmissione dati anche altre categorie che operano nel settore del condizionamento e della climatizzazione.

I professionisti nell’ambito dell’installazione di apparecchiature fisse di refrigeramento, condizionamento, pompe di calore, protezione antincendio, commutatori elettrici e rimorchi frigorifero, quelli dell’ambito del controllo perdite, riparazione e manutenzione di tali apparecchiature, e quelli dell’ambito dello smantellamento delle stesse tipologie di impianti dovranno comunicare, entro 30 giorni dall’intervento, estremi di fattura o scontrino, anagrafica operatore, data e luogo dell’installazione, specifiche del modello su cui si è operato, codice univoco di identificazione dell’impianto, quantità e tipologia dei gas fluorurati già presenti ed eventualmente di quelli aggiunti, generalità identificative della persona fisica certificata o dell’impresa che ha prestato il servizio di installazione, riparazione o manutenzione ed eventuali osservazioni aggiuntive.

 

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